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Una perizia antropometrica di parte: smentito il parere della polizia scientifica e scagionato un presunto rapinatore

A. E., palermitano con alcuni piccoli precedenti, era stato riconosciuto su una foto segnaletica, “senza ombra di dubbio”, come l’autore di una rapina messa a segno in una banca di Pisa nel 2000.
Il riconoscimento veniva confermato dalla perizia della polizia scientifica di Firenze, eseguita sulle riprese della videocamera installata nell’istituto di credito, che identificava in A. E. l’autore della rapina.
Gli avvocati dell’imputato, Alberto Raffadale e Giovanni Infranca, senza darsi per vinti, si rivolgevano allora al prof. Pietro Pàstena di Palermo chiedendogli di espletare la perizia di parte. Il prof. Pàstena, dopo aver eseguito una serie di rilievi antropometrici, negava ogni possibilità di identificazione di A. E. col rapinatore.
Il giudice per le indagini preliminari affidava allora una nuova perizia al Reparto investigazioni Scientifiche dell’Arma dei Carabinieri di Roma che, nella persona del maresciallo Salvatore Sardella, dava piena ragione alle tesi della difesa smentendo le conclusioni della polizia scientifica.
Veniva così evitato, grazie alle moderne tecniche di investigazione scientifica del crimine, un clamoroso errore giudiziario.
Il testo della perizia di parte del prof. Pàstena

Io sottoscritto, prof. dott. Pietro Pàstena, sono stato incaricato di esprimere un parere in merito alla corrispondenza delle caratteristiche somatiche di A. E. con quelle del soggetto ripreso il (omissis) dall’impianto di videoregistrazione della Banca (omissis) di Pisa, nonché di valutare la relazione in merito espletata dalla polizia scientifica di Firenze.
Va subito detto che le conclusioni della CTU, che ritiene vi sia una compatibilità del sig. A. E. con il soggetto ripreso dalla videocamera, non sono assolutamente condivisibili. E questo per il seguente ordine di ragioni:
1. Le conclusioni dei due CTU sono in contraddizione con i loro stessi rilievi.
Nella perizia d’ufficio, quando vengono riassunti i confronti fisionomici tra i due soggetti in comparazione, la tipologia del naso del sig. A. E. viene descritta come “lievemente convessa a base orizzontale” e quella del soggetto da identificare come “rettilineo”. E’ evidente che la tipologia morfologica del naso è differente, e che pertanto ci troviamo di fronte a due individui diversi.
Anche ammesso (e non concesso, come si vedrà) che gli altri elementi fisionomici siano compatibili, basterebbe questo solo elemento per stabilire la non identità dei due soggetti. Si tratta fra l’altro di un elemento fisionomico fondamentale, di elevato valore ai fini dell’identificazione. Ed è assolutamente incomprensibile allora la conclusione dei due CTU, per la quale vi sarebbe una compatibilità dei due soggetti.
Sarebbe stato più corretto da parte loro affermare che, nonostante una serie di elementi di compatibilità (che in realtà non vi sono, ma su questo ritorneremo), vi è una incompatibilità per quanto riguarda la fisionomia del naso, da cui discende necessariamente e inequivocabilmente anche la non identità del sig. A. E. con il rapinatore.
A conferma della non identità, ancora nello stesso paragrafo i due CTU rilevano una pappagorgia accentuata nel solo sig. A. E. (e in effetti dalle riprese il soggetto da identificare non denota tale caratteristica somatica). Un motivo di più per rendere errata la conclusione di compatibilità ai quali sono giunti i due CTU.
2. I presunti indicatori di compatibilità tra i due soggetti rilevati dai CTU, sono irrilevanti o errati
I due CTU hanno indicato una serie di corrispondenze che in realtà non sono tali, o se vi sono esse sono irrilevanti.
Essi hanno indicato, come corrispondenti o compatibili:
- l’altezza: ma resta un mistero come se ne possa affermare la corrispondenza, visto che il rapinatore porta il cappello
- la postura: ma i periti avevano invitato il sig. A. E. ad assumere la stessa posizione del soggetto da identificare per poter effettuare i confronti, e quindi, poiché la corrispondenza è stata ottenuta di proposito, essa non è rilevante
- la struttura fisica: affermazione troppo vaga giacché andrebbero specificati gli elementi costitutivi di detta struttura
- la struttura generica facciale: anche qui l’affermazione è estremamente vaga e priva di significato, ma anche a non volerla considerare tale, essa è completamente errata perché, come si mostrerà più avanti applicando il metodo antropometrico della triangolazione, la struttura del viso è radicalmente differente
- il labbro inferiore: per i due CTU sarebbe in entrambi i casi di tipo medio. Orbene, dire che è di tipo medio equivale ad affermare che è quello più comune. E allora che significatività potrà mai avere tale corrispondenza?
- i baffi: a parte il fatto che nel soggetto da identificare potrebbero essere posticci, i baffi non vengono mai considerati un elemento utile all’identificazione perché si tratta di un elemento fisionomico soggetto a facili modificazioni
- l’orecchio: nel rapinatore è visibile solo la parte inferiore, perché la parte superiore è coperta dal cappello. Per i due CTU la corrispondenza riguarderebbe il lobo, definito in entrambi i soggetti di tipo medio. Vale qui ciò che si è già detto per il labbro inferiore: dire che un elemento fisionomico è di tipo medio, equivale ad affermare che esso è estremamente comune, ed è errato e contraddittorio poi sostenere, come vogliono i due CTU in altra parte della loro relazione, che si tratterebbe di un elemento caratteristico. Inoltre non si può affermare, come invece vogliono anche qui i due CTU, che il trago e l’antitrago sarebbero grandi in entrambi i casi. Infatti nel soggetto da identificare è visibile solo una piccola porzione di questi due elementi fisionomici, e non sappiamo quale possa essere il loro reale sviluppo morfologico sotto il cappello. In altre parole, l’identificazione positiva di due elementi fisionomici si può ottenere se essi sono interamente disponibili all’osservazione, e non se ne è visibile solo una piccola porzione.
Giova allora ricordare uno dei principi basilari dell’identificazione somatica, e cioè che i caratteri somatici si possono classificare in: connotati, frequenti o normali; connotati salienti, rimarchevoli per poca frequenza o per esagerazione delle forme in eccesso o difetto; contrassegni particolari, come le cicatrici o i tatuaggi. I connotati hanno poca o nessuna valenza ai fini dell’identificazione, al contrario dei connotati salienti e ancor più dei contrassegni (cfr. P. Pastena, La scienza delle tracce. L’identificazione scientifica dell’autore di un crimine, Acireale-Roma, Bonanno editore, 2003). Ma tutte le caratteristiche elencate dai CTU si riducono alla categoria dei connotati, e quindi non sono utili all’identificazione.
Non vi sono quindi elementi per parlare di compatibilità tra i due soggetti a confronto.
3. Se si sovrappongono i visi dei due soggetti, viene contemporaneamente a mancare la sovrapponibilità delle spalle e del tronco.
I due CTU non si sono accorti che, nel momento in cui facevano assumere al sig. A.E. una particolare postura per poter sovrapporne il viso a quello del soggetto da identificare, le spalle dei due individui non si trovavano più allineate.
Lo si vede chiaramente dalla figura qui di seguito riprodotta con l’aggiunta di indicatori colorati.
(immagine omessa per rispetto della privacy di A. E.)
Ciò conferma ulteriormente la non identità dei due soggetti.
4. I due CTU hanno disatteso l’incarico affidatogli, perché la loro non è una perizia antropometrica.
Il GIP aveva fatto esplicito riferimento, in sede di affidamento dell’incarico, all’accertamento delle caratteristiche antropometriche dei due soggetti a confronto.
Ma l’esame antropometrico consiste, come indica la stessa etimologia del termine, nella misurazione degli elementi somatici e sul loro confronto.
I due CTU non hanno eseguito nessuna misurazione, e il loro esame si potrebbe definire perciò più correttamente “antropomorfico” e non antropometrico. Tant’è vero che, nell’intestazione della perizia d’ufficio, si legge “perizia in materia di comparazioni fisionomiche” dove, a parte l’errore di grammatica nella concordanza (più esatto dire “in materia di comparazione fisionomica” al singolare), non si fa alcun riferimento alla “comparazione antropometrica”
Vediamo allora nel prossimo paragrafo come andava condotta una perizia realmente antropometrica.
5. L’esame antropometrico della triangolazione rivela la non identità dei due soggetti.
Una corretta analisi antropometrica va effettuata, come vuole ampia letteratura, scomponendo il volto in triangoli a partire da ben determinati punti di repere. Ognuno di questi triangoli è portatore di informazioni dettagliate e caratterizzanti i singoli volti. Si giunge per tale via al rilievo non tanto di misure assolute bensì di rapporti tra gli elementi somatici, che restano invariati anche se le fotografie sono in scala diversa.
Una delle più importanti triangolazioni riguarda il cosiddetto “indice facciale”, che consiste nel rapporto tra la radice del naso, lo gnathion (o punto mentoniero) e il diametro bizigomatico.
Nelle foto alle pagine seguenti il triangolo così ricavato è indicato in rosso.
(immagine omessa per rispetto della privacy di A. E.)
Una volta effettata la triangolazione, va poi calcolato il “fattore di forma” con la formula (4 þ A) : p2 dove p è il perimetro e A l’area del triangolo.
In maniera semplificata, il fattore di forma ha la finalità di indicare se i due triangoli sono uguali oppure no.
Il risultato del calcolo dà, per il soggetto da identificare, un fattore di forma 0,38 e per il sig. A. un fattore di forma 0,53. Dal che discende la non identità dei due soggetti.
Si possono anche eseguire ulteriori triangolazioni.
Una di queste, ha come punti di repere il lobo e il naso, come da foto (omissis per rispetto della privacy)
Qui il fattore di forma, secondo la formula già utilizzata, dà per il soggetto da identificare 0,39 e per il sig. A. 0,53: i due fattori di forma sono anche qui assai distanti tra di loro.
Si potrebbe continuare con altri esempi di triangolazione, ma il ritrovare anche un solo indice facciale differente dimostra senza ombra di dubbio e in maniera inequivocabile la non identità dei due soggetti.
6. La ripresa del soggetto X il giorno prima della rapina porta ulteriori elementi di confronto e conferma definitivamente la non identità con il sig. A. E..
Dalla registrazione della videocamera effettuata il giorno prima della rapina, fornita in sede di indagini preliminari ai legali del sig. A. E., si vede come il soggetto da identificare si sia recato in banca, probabilmente per un sopralluogo, questa volta senza cappello.
Purtroppo in sede di affidamento dell’incarico tale registrazione non è stato indicata tra il materiale da utilizzare per la comparazione.
Eppure questo materiale è di decisiva importanza, perché sono ben chiari il profilo destro del rapinatore, che invece nelle riprese del giorno dopo non è ben visibile, nonché la sua attaccatura dei capelli, coperta dal cappello il giorno della rapina.
Possiamo vedere allora due dati importanti.
Per prima cosa, il sig. A. E. possiede in prossimità dello zigomo destro una discromia, cioè una alterazione del colorito della pelle per abnorme deposito della melanina ovvero per deposizione di pigmenti di possibile svariata origine: il che viene rilevato anche dai CTU (che però usano il termine discromanza, che non esiste nella lingua italiana). Mentre ai due CTU però era impossibile il raffronto con il rapinatore, in quanto non ne era visibile il profilo destro, se si osserva ora la ripresa del giorno precedente la rapina si osserverà la sicura assenza di tale discromia.
Va tenuto ben presente che le macchie della pelle sono considerate come contrassegno particolare e che pertanto, come già detto, costituiscono un elemento di sicura identificazione.
L’assenza di tali macchie nel rapinatore, e la loro presenza invece nel sig. A. E., implicano con certezza la non identità dei due soggetti, anzi ne costituiscono la prova definitiva.
Conclusioni

Va innanzitutto rilevato che la perizia d’ufficio ha disatteso il quesito posto, in quanto viene condotto un esame fisionomico ma non antropometrico. Inoltre il giudizio di compatibilità tra il sig. A. E. e del soggetto dall’impianto di videoregistrazione della banca, espresso dalla perizia d’ufficio, si basa su rilievi poco significativi o errati.
E’ vero invece che dalla comparazione, come pure rilevato dalla stessa relazione d’ufficio, risultano due elementi somatici decisamente differenti nei soggetti a confronto (morfologia del naso e assenza di pappagorgia nel soggetto X). Tali elementi sono di elevato valore identificativo, e dalla loro diversità discende la non identità del sig. A. E. con il rapinatore ripreso dalla videocamera.
L’esame antropometrico, condotto con il metodo della triangolazione, conferma la differente identità dei due soggetti.
Infine, se ancora ve ne fosse bisogno, la decisiva prova della non identità è data dalla ripresa del soggetto X effettuata il giorno prima della rapina, da cui si vede con tutta evidenza l’assenza della discromia che invece caratterizza il sig. A. E., nonché una differente attaccatura dei capelli.
Dal che discende il seguente

PARERE

In maniera inequivocabile e senza ombra di dubbio il soggetto ripreso dall’impianto di videoregistrazione della banca da non è da identificare con il sig. A. E.








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