Una perizia antropometrica
di parte: smentito il parere della polizia scientifica e
scagionato un presunto rapinatore
A. E., palermitano con alcuni piccoli precedenti, era stato
riconosciuto su una foto segnaletica, senza ombra di dubbio, come
lautore di una rapina messa a segno in una banca di Pisa nel 2000.
Il riconoscimento veniva confermato dalla perizia della polizia scientifica di
Firenze, eseguita sulle riprese della videocamera installata nellistituto
di credito, che identificava in A. E. lautore della rapina.
Gli avvocati dellimputato, Alberto Raffadale e Giovanni Infranca, senza
darsi per vinti, si rivolgevano allora al prof. Pietro Pàstena di Palermo
chiedendogli di espletare la perizia di parte. Il prof. Pàstena, dopo
aver eseguito una serie di rilievi antropometrici, negava ogni possibilità di
identificazione di A. E. col rapinatore.
Il giudice per le indagini preliminari affidava allora una nuova perizia al
Reparto investigazioni Scientifiche dellArma dei Carabinieri di Roma che,
nella persona del maresciallo Salvatore Sardella, dava piena ragione alle tesi della
difesa smentendo le conclusioni della polizia scientifica.
Veniva così evitato, grazie alle moderne tecniche di investigazione
scientifica del crimine, un clamoroso errore giudiziario.
Il testo della perizia di parte del prof. Pàstena
Io sottoscritto, prof. dott. Pietro Pàstena, sono
stato incaricato di esprimere un parere in merito alla corrispondenza delle
caratteristiche somatiche di A. E. con quelle del soggetto ripreso il (omissis)
dallimpianto di videoregistrazione della Banca (omissis) di Pisa, nonché
di valutare la relazione in merito espletata dalla polizia scientifica di Firenze.
Va subito detto che le conclusioni della CTU, che ritiene vi sia una
compatibilità del sig. A. E. con il soggetto ripreso dalla videocamera, non
sono assolutamente condivisibili. E questo per il seguente ordine di ragioni:
1. Le conclusioni dei due CTU sono in contraddizione con i loro stessi rilievi.
Nella perizia dufficio, quando vengono riassunti i confronti fisionomici
tra i due soggetti in comparazione, la tipologia del naso del sig. A. E. viene
descritta come lievemente convessa a base orizzontale e quella del
soggetto da identificare come rettilineo. E evidente che la
tipologia morfologica del naso è differente, e che pertanto ci troviamo
di fronte a due individui diversi.
Anche ammesso (e non concesso, come si vedrà) che gli altri elementi
fisionomici siano compatibili, basterebbe questo solo elemento per stabilire la non
identità dei due soggetti. Si tratta fra laltro di un elemento
fisionomico fondamentale, di elevato valore ai fini dellidentificazione.
Ed è assolutamente incomprensibile allora la conclusione dei due CTU, per la
quale vi sarebbe una compatibilità dei due soggetti.
Sarebbe stato più corretto da parte loro affermare che, nonostante una
serie di elementi di compatibilità (che in realtà non vi sono,
ma su questo ritorneremo), vi è una incompatibilità per quanto
riguarda la fisionomia del naso, da cui discende necessariamente e inequivocabilmente
anche la non identità del sig. A. E. con il rapinatore.
A conferma della non identità, ancora nello stesso paragrafo i due CTU
rilevano una pappagorgia accentuata nel solo sig. A. E. (e in effetti dalle riprese
il soggetto da identificare non denota tale caratteristica somatica). Un motivo
di più per rendere errata la conclusione di compatibilità ai quali
sono giunti i due CTU.
2. I presunti indicatori di compatibilità tra i due soggetti rilevati
dai CTU, sono irrilevanti o errati
I due CTU hanno indicato una serie di corrispondenze che in realtà non
sono tali, o se vi sono esse sono irrilevanti.
Essi hanno indicato, come corrispondenti o compatibili:
- laltezza: ma resta un mistero come se ne possa affermare la
corrispondenza, visto che il rapinatore porta il cappello
- la postura: ma i periti avevano invitato il sig. A. E. ad assumere la stessa
posizione del soggetto da identificare per poter effettuare i confronti, e quindi,
poiché la corrispondenza è stata ottenuta di proposito, essa non
è rilevante
- la struttura fisica: affermazione troppo vaga giacché andrebbero
specificati gli elementi costitutivi di detta struttura
- la struttura generica facciale: anche qui laffermazione è
estremamente vaga e priva di significato, ma anche a non volerla considerare tale,
essa è completamente errata perché, come si mostrerà più
avanti applicando il metodo antropometrico della triangolazione, la struttura del
viso è radicalmente differente
- il labbro inferiore: per i due CTU sarebbe in entrambi i casi di tipo medio.
Orbene, dire che è di tipo medio equivale ad affermare che è quello
più comune. E allora che significatività potrà mai avere
tale corrispondenza?
- i baffi: a parte il fatto che nel soggetto da identificare potrebbero essere
posticci, i baffi non vengono mai considerati un elemento utile
allidentificazione perché si tratta di un elemento fisionomico soggetto
a facili modificazioni
- lorecchio: nel rapinatore è visibile solo la parte inferiore,
perché la parte superiore è coperta dal cappello. Per i due CTU
la corrispondenza riguarderebbe il lobo, definito in entrambi i soggetti di tipo
medio. Vale qui ciò che si è già detto per il labbro inferiore:
dire che un elemento fisionomico è di tipo medio, equivale ad affermare
che esso è estremamente comune, ed è errato e contraddittorio poi
sostenere, come vogliono i due CTU in altra parte della loro relazione, che si
tratterebbe di un elemento caratteristico. Inoltre non si può affermare,
come invece vogliono anche qui i due CTU, che il trago e lantitrago sarebbero
grandi in entrambi i casi. Infatti nel soggetto da identificare è visibile
solo una piccola porzione di questi due elementi fisionomici, e non sappiamo
quale possa essere il loro reale sviluppo morfologico sotto il cappello. In altre
parole, lidentificazione positiva di due elementi fisionomici si può
ottenere se essi sono interamente disponibili allosservazione, e non se ne
è visibile solo una piccola porzione.
Giova allora ricordare uno dei principi basilari dellidentificazione
somatica, e cioè che i caratteri somatici si possono classificare in:
connotati, frequenti o normali; connotati salienti, rimarchevoli per poca frequenza
o per esagerazione delle forme in eccesso o difetto; contrassegni particolari, come
le cicatrici o i tatuaggi. I connotati hanno poca o nessuna valenza ai fini
dellidentificazione, al contrario dei connotati salienti e ancor più
dei contrassegni (cfr. P. Pastena, La scienza delle tracce. Lidentificazione
scientifica dellautore di un crimine, Acireale-Roma, Bonanno editore, 2003).
Ma tutte le caratteristiche elencate dai CTU si riducono alla categoria dei connotati,
e quindi non sono utili allidentificazione.
Non vi sono quindi elementi per parlare di compatibilità tra i due soggetti
a confronto.
3. Se si sovrappongono i visi dei due soggetti, viene contemporaneamente a mancare
la sovrapponibilità delle spalle e del tronco.
I due CTU non si sono accorti che, nel momento in cui facevano assumere al sig.
A.E. una particolare postura per poter sovrapporne il viso a quello del soggetto
da identificare, le spalle dei due individui non si trovavano più allineate.
Lo si vede chiaramente dalla figura qui di seguito riprodotta con laggiunta
di indicatori colorati.
(immagine omessa per rispetto della privacy di A. E.)
Ciò conferma ulteriormente la non identità dei due soggetti.
4. I due CTU hanno disatteso lincarico affidatogli, perché la loro
non è una perizia antropometrica.
Il GIP aveva fatto esplicito riferimento, in sede di affidamento
dellincarico, allaccertamento delle caratteristiche antropometriche
dei due soggetti a confronto.
Ma lesame antropometrico consiste, come indica la stessa etimologia del
termine, nella misurazione degli elementi somatici e sul loro confronto.
I due CTU non hanno eseguito nessuna misurazione, e il loro esame si potrebbe
definire perciò più correttamente antropomorfico e
non antropometrico. Tantè vero che, nellintestazione della
perizia dufficio, si legge perizia in materia di comparazioni
fisionomiche dove, a parte lerrore di grammatica nella concordanza
(più esatto dire in materia di comparazione fisionomica al
singolare), non si fa alcun riferimento alla comparazione antropometrica
Vediamo allora nel prossimo paragrafo come andava condotta una perizia realmente
antropometrica.
5. Lesame antropometrico della triangolazione rivela la non identità
dei due soggetti.
Una corretta analisi antropometrica va effettuata, come vuole ampia letteratura,
scomponendo il volto in triangoli a partire da ben determinati punti di repere.
Ognuno di questi triangoli è portatore di informazioni dettagliate e
caratterizzanti i singoli volti. Si giunge per tale via al rilievo non tanto di
misure assolute bensì di rapporti tra gli elementi somatici, che restano
invariati anche se le fotografie sono in scala diversa.
Una delle più importanti triangolazioni riguarda il cosiddetto indice
facciale, che consiste nel rapporto tra la radice del naso, lo gnathion
(o punto mentoniero) e il diametro bizigomatico.
Nelle foto alle pagine seguenti il triangolo così ricavato è
indicato in rosso.
(immagine omessa per rispetto della privacy di A. E.)
Una volta effettata la triangolazione, va poi calcolato il fattore di
forma con la formula (4 þ A) : p2 dove p è il perimetro e A larea
del triangolo.
In maniera semplificata, il fattore di forma ha la finalità di indicare
se i due triangoli sono uguali oppure no.
Il risultato del calcolo dà, per il soggetto da identificare, un fattore
di forma 0,38 e per il sig. A. un fattore di forma 0,53. Dal che discende la
non identità dei due soggetti.
Si possono anche eseguire ulteriori triangolazioni.
Una di queste, ha come punti di repere il lobo e il naso, come da foto (omissis
per rispetto della privacy)
Qui il fattore di forma, secondo la formula già utilizzata, dà per
il soggetto da identificare 0,39 e per il sig. A. 0,53: i due fattori di forma
sono anche qui assai distanti tra di loro.
Si potrebbe continuare con altri esempi di triangolazione, ma il ritrovare anche
un solo indice facciale differente dimostra senza ombra di dubbio e in maniera
inequivocabile la non identità dei due soggetti.
6. La ripresa del soggetto X il giorno prima della rapina porta ulteriori elementi
di confronto e conferma definitivamente la non identità con il sig. A. E..
Dalla registrazione della videocamera effettuata il giorno prima della rapina,
fornita in sede di indagini preliminari ai legali del sig. A. E., si vede come
il soggetto da identificare si sia recato in banca, probabilmente per un sopralluogo,
questa volta senza cappello.
Purtroppo in sede di affidamento dellincarico tale registrazione non
è stato indicata tra il materiale da utilizzare per la comparazione.
Eppure questo materiale è di decisiva importanza, perché sono ben
chiari il profilo destro del rapinatore, che invece nelle riprese del giorno
dopo non è ben visibile, nonché la sua attaccatura dei capelli,
coperta dal cappello il giorno della rapina.
Possiamo vedere allora due dati importanti.
Per prima cosa, il sig. A. E. possiede in prossimità dello zigomo destro
una discromia, cioè una alterazione del colorito della pelle per abnorme
deposito della melanina ovvero per deposizione di pigmenti di possibile svariata
origine: il che viene rilevato anche dai CTU (che però usano il termine
discromanza, che non esiste nella lingua italiana). Mentre ai due CTU però era
impossibile il raffronto con il rapinatore, in quanto non ne era visibile il
profilo destro, se si osserva ora la ripresa del giorno precedente la rapina
si osserverà la sicura assenza di tale discromia.
Va tenuto ben presente che le macchie della pelle sono considerate come
contrassegno particolare e che pertanto, come già detto, costituiscono un
elemento di sicura identificazione.
Lassenza di tali macchie nel rapinatore, e la loro presenza invece nel
sig. A. E., implicano con certezza la non identità dei due soggetti, anzi
ne costituiscono la prova definitiva.
Conclusioni
Va innanzitutto rilevato che la perizia dufficio
ha disatteso il quesito posto, in quanto viene condotto un esame fisionomico ma non
antropometrico. Inoltre il giudizio di compatibilità tra il sig. A. E. e del
soggetto dallimpianto di videoregistrazione della banca, espresso dalla perizia
dufficio, si basa su rilievi poco significativi o errati.
E vero invece che dalla comparazione, come pure rilevato dalla stessa
relazione dufficio, risultano due elementi somatici decisamente differenti nei
soggetti a confronto (morfologia del naso e assenza di pappagorgia nel soggetto X).
Tali elementi sono di elevato valore identificativo, e dalla loro diversità
discende la non identità del sig. A. E. con il rapinatore ripreso dalla
videocamera.
Lesame antropometrico, condotto con il metodo della triangolazione, conferma
la differente identità dei due soggetti.
Infine, se ancora ve ne fosse bisogno, la decisiva prova della non identità
è data dalla ripresa del soggetto X effettuata il giorno prima della rapina,
da cui si vede con tutta evidenza lassenza della discromia che invece
caratterizza il sig. A. E., nonché una differente attaccatura dei capelli.
Dal che discende il seguente
PARERE
In maniera inequivocabile e senza ombra di dubbio il soggetto ripreso
dall’impianto di videoregistrazione della banca da non è da
identificare con il sig. A. E.